Garantire la massima trasparenza nella proprietà e nella gestione delle squadre di calcio, “al fine di prevenire situazioni opache, conflitti di interesse e possibili atti illeciti”. E’ l’obiettivo di un lungo e dettagliato emendamento alla manovra presentato da Claudio Lotito. Il testo prevede che le società calcistiche, “incluse quelle partecipate da fondi di investimento, società fiduciarie o veicoli societari esteri”, che partecipano ai campionati organizzati dalla Federazione italiana giuoco calcio comunichino annualmente alla Figc, alla lega professionistica di appartenenza e all’Anac l’elenco nominativo dei soggetti persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 5% del capitale sociale o dei diritti di voto della società; la provenienza dei fondi utilizzati per l’acquisizione delle partecipazioni; eventuali relazioni con altre società sportive professionistiche italiane o straniere.
Lotito, i dettagli dell’emendamento
Le persone giuridiche che detengono almeno il 5% del capitale o dei diritti di voto della società che effettuano transazioni di strumenti finanziari devono inoltre “essere provvisti del codice Legal Entity Identifier (LEI) previsto dallo standard internazionale ISO 17442”. Il mancato adempimento degli obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000.000 a 5.000.000 di euro e la penalizzazione settimanale di un punto in classifica. L’emendamento prevede anche che i fondi di investimento, le società fiduciarie o i veicoli societari esteri che acquisiscono o detengono partecipazioni del 5% “sono tenuti a costituire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di acquisizione delle partecipazioni, una società di diritto italiano” e a nominare un legale rappresentante residente in Italia, che risponda civilmente e penalmente per gli atti posti in essere dalla soci. Tutto va comunicato alla Figc e all’Anac entro 7 giorni, pena una multa da 1 milione per ogni settimana di inadempienza e l’impossibilità per il fondo o veicolo estero di esercitare i diritti di voto connessi alla partecipazione. In caso di omissione volontaria della comunicazione, “il legale rappresentante della società sportiva è punito con la reclusione fino a un anno”.
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